Art. 87
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[1]Sono soggetti ad una ammenda di lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:
- a)che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purche' in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;
- b)che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;
- c)che tentano di partire senza il permesso della dogana.
[2]E' soggetto alla stessa ammenda chi istituisce i depositi di cui all'articolo 74 senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni. 891213
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Articoli 87, 88 e 89. - Contravvenzioni disciplinari".
Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1611
9Il Regio Decreto 3 novembre 1921, n. 1611 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' concesso condono per le contravvenzioni, commesse fino alla data del presente decreto, previste dai seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 87, 88 e 89. - Contravvenzioni disciplinari".
L. 29 novembre 1928, n. 2676
12La L. 29 novembre 1928, n. 2676 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le ammende contemplate dagli articoli 79, lettera b), 80, 2° ed ultimo comma, 82, ultimo comma, 87, 88, 89 e 91-bis del detto testo unico sono quadruplicate".
Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403
13Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera a)) che "E' concessa amnistia per le violazioni delle norme appresso indicate: a) legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificata con il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928, n. 2676: [...] - art. 87, 88, 89, 90 e 91-bis, contravvenzioni disciplinari". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932-XI.
Testo vigente dal 7 novembre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 16 su Normattiva