Art. 91
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[1]Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sara' applicata una multa non minore di lire cinque, ne' maggiore di lire cento.
[2]La stessa multa e' applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantita' non superiore a un chilogramma.
Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva