Art. 91

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[1]Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sara' applicata una multa non minore di lire cinque, ne' maggiore di lire cento.

[2]La stessa multa e' applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantita' non superiore a un chilogramma.

Testo vigente dal 21 febbraio 1896 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art91 · fonte su Normattiva