Art. 91
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[1]Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sara' applicata una multa non minore di lire cinque, ne' maggiore di lire cento.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188
2Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468
3Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496
4Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82 comma primo, secondo, terzo e quarto, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389
5Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 20 gennaio 1896, n. 20".
Testo vigente dal 19 luglio 1907 al 21 giugno 1910 · versione 5 su Normattiva