Art. 91
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[1]Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sara' applicata una multa non minore di lire cinque, ne' maggiore di lire cento.
[2]La stessa multa e' applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantita' non superiore a un chilogramma. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
1Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".
Testo vigente dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901 · versione 1 su Normattiva