Art. 91

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[1]Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sara' applicata una multa non minore di lire cinque, ne' maggiore di lire cento.

[2]La stessa multa e' applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantita' non superiore a un chilogramma. 12345678

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

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Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera n)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a' termini dei seguenti articoli di legge e di Regolamento: [...] n) articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

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Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

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Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

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Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera m)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82 comma primo, secondo, terzo e quarto, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389

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Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 20 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276

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Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249

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Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che "E' concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] h) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20".

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

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Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 91. - Pene per ogni altra contravvenzione".

Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 14 ottobre 1923 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art91 · fonte su Normattiva