Art. 53
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[1]Ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse, determinato nella misura seguente:
[2]sulle prime L. 10,000, 11 per cento;
[3]da L. 10,001 a L. 20,000, 10 id.;
[4]da L. 20,001 a L. 30,000, 9 id.;
[5]da L. 30,001 a L. 40,000, 6 id.;
[6]da L. 40,001 a L. 50,000. 5 id.;
[7]da L. 50.001 a L. 100,000, 4 id.;
[8]oltre L. 100,000, 3 1/2 id.;
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 30 ottobre 1917 · versione 0 su Normattiva