Art. 53

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[1]Ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse, determinato nella misura seguente:

[2]sulle prime L. 10,000, 11 per cento;

[3]da L. 10,001 a L. 20,000, 10 id.;

[4]da L. 20,001 a L. 30,000, 9 id.;

[5]da L. 30,001 a L. 40,000, 6 id.;

[6]da L. 40,001 a L. 50,000. 5 id.;

[7]da L. 50.001 a L. 100,000, 4 id.;

[8]oltre L. 100,000, 3 1/2 id.;

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 30 ottobre 1917 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art53 · fonte su Normattiva