Art. 53
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[1]Ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse, determinato nella misura seguente:
[2]sulle prime L. 10,000, 11 per cento;
[3]da L. 10,001 a L. 20,000, 10 id.;
[4]da L. 20,001 a L. 30,000, 9 id.;
[5]da L. 30,001 a L. 40,000, 6 id.;
[6]da L. 40,001 a L. 50,000. 5 id.;
[7]da L. 50.001 a L. 100,000, 4 id.;
[8]oltre L. 100,000, 3 1/2 id.; 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 luglio 1917
Il D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 1° luglio 1917, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, verra' corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni, stabilito dall'art. 53 del testo unico approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, un supplemento d'aggio: del due per cento per le riscossioni fino a L. 10,000 e per quelle da L. 30.001 a L. 40.000; dell'uno per cento per le riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000".
Testo vigente dal 30 ottobre 1917 al 29 giugno 1918 · versione 2 su Normattiva