Art. 53
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[1]((Con effetto dal 1° luglio 1921, i ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse nella seguente misura:
[2]sulle prime L. 10.000, 20%;
[3]da L. 10.001 a L. 20.000, 15%;
[4]da L. 20. 001 a L. 30.000, 13%;
[5]da L. 30.001 a L. 40.000, 11%;
[6]da L. 40.001 a L. 50.000, 9%;
[7]da L. 50.001 a L. 100.000, 7%;
[8]oltre L. 100.000, 5%)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 luglio 1917
Il D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 1° luglio 1917, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, verra' corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni, stabilito dall'art. 53 del testo unico approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, un supplemento d'aggio: del due per cento per le riscossioni fino a L. 10,000 e per quelle da L. 30.001 a L. 40.000; dell'uno per cento per le riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000".
Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 777
3con decorrenza dal 1 aprile 1918
Il Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 777, nel modificare l'art. 1 del D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace, verra' corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni stabilite dall'art. 53 del testo unico, approvato con Reale decreto 19 marzo 1908, n. 152, un supplemento d'aggio: del cinque per cento per le riscossioni fino a L. 10.000; del due per cento per le riscossioni da L. 10.001 a L. 20.000 e per quelle da L. 20.001 a L. 30.000; del tre per cento per le riscossioni da L. 30.001 a L. 40.000; del due per cento per le riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000; del 0,50 percento per le riscossioni da L 50.001 a L. 100.000".
Testo vigente dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva