Art. 53

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1919 al 26 novembre 1921. Leggi il testo vigente →

[1]((Con effetto dal 1° gennaio 1919 i ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse nella seguente misura:

[2]sulle prime lire 10.000 20 per cento da lire 10.001 a lire 20.000 15 id.

[3]da lire 20.001 a lire 30.000 13 id.

[4]da lire 30.001 a lire 40.000 11 id.

[5]da lire 40.001 a lire 50.000 9 id.

[6]da lire 50.001 a lire 100.000 5,50 id.

[7]oltre a lire 100.000 3,50 id.))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

con decorrenza dal 1 luglio 1917

Il D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 1° luglio 1917, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, verra' corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni, stabilito dall'art. 53 del testo unico approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152, un supplemento d'aggio: del due per cento per le riscossioni fino a L. 10,000 e per quelle da L. 30.001 a L. 40.000; dell'uno per cento per le riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000".

Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 777

3

con decorrenza dal 1 aprile 1918

Il Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 777, nel modificare l'art. 1 del D.L. Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1603, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace, verra' corrisposto ai ricevitori e reggenti del lotto, in aggiunta all'aggio graduale sulle riscossioni stabilite dall'art. 53 del testo unico, approvato con Reale decreto 19 marzo 1908, n. 152, un supplemento d'aggio: del cinque per cento per le riscossioni fino a L. 10.000; del due per cento per le riscossioni da L. 10.001 a L. 20.000 e per quelle da L. 20.001 a L. 30.000; del tre per cento per le riscossioni da L. 30.001 a L. 40.000; del due per cento per le riscossioni da L. 40.001 a L. 50.000; del 0,50 percento per le riscossioni da L 50.001 a L. 100.000".

Testo vigente dal 7 agosto 1919 al 26 novembre 1921 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art53 · fonte su Normattiva