Art. 56
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[1]Il quinto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 1500, viene attribuito alla «Cassa di sovvenzioni per gli impiegati ed i superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione» di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623.
[2]Agli effetti di questa disposizione, le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiore ad un anno, sono ragguagliate ad anno intiero.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 7 agosto 1919 · versione 0 su Normattiva