Art. 56
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[1]((Con effetto dal 1° luglio 1925, la trattenuta a favore della Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e' di un settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 5000)).
[2]Agli effetti di questa disposizione, le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiore ad un anno, sono ragguagliate ad anno intiero.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1922
Il Regio D.L. 31 ottobre 1921, n. 1520, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1922 e' ridotta dal sesto al settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco oltre le lire 2000 la trattenuta a favore della Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, di cui al comma 1° dell'art. 56 del citato testo unico 19 marzo 1908, n. 152, modificato dall'art. 2 del Luogotenenziale decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180".
Testo vigente dal 2 luglio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva