Art. 56
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[1]((Il sesto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 2000, viene attribuito alla Cassa sovvenzioni per gli impiegati e i superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623)).
[2]Agli effetti di questa disposizione, le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiore ad un anno, sono ragguagliate ad anno intiero.
Testo vigente dal 7 agosto 1919 al 26 novembre 1921 · versione 4 su Normattiva