Art. 56

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1921 al 2 luglio 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Il sesto degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 2000, viene attribuito alla Cassa sovvenzioni per gli impiegati e i superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623. 5

[2]Agli effetti di questa disposizione, le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiore ad un anno, sono ragguagliate ad anno intiero.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 1 gennaio 1922

Il Regio D.L. 31 ottobre 1921, n. 1520, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1922 e' ridotta dal sesto al settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco oltre le lire 2000 la trattenuta a favore della Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, di cui al comma 1° dell'art. 56 del citato testo unico 19 marzo 1908, n. 152, modificato dall'art. 2 del Luogotenenziale decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180".

Testo vigente dal 26 novembre 1921 al 2 luglio 1925 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art56 · fonte su Normattiva