Art. 186
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[1]Legge 15 giugno 1893, art 23.
[2]Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione gia' conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito, sara' liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.41
[3]Questo assegnamento cessera' e si ripristinera' la concessone o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisiorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833
41Il D.Lgs. del Capo Provvisiorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) "La pensione da concedersi a norma del primo comma dell'art. 186 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla moglie e alla prole di coloro che siano incorsi nella perdita o sospensione del diritto alla liquidazione della pensione e' liquidata sulla base della pensione che sarebbe spettata all'impiegato o al militare o al salariato con la riduzione del quarto prevista dall'art. 187 dello stesso testo unico". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le norme contenute negli articoli da 1 a 11 si applicano per le cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° giugno 1947".
Testo vigente dal 20 settembre 1947 al 24 maggio 1974 · versione 39 su Normattiva