Art. 54
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[2]Non e' computato nel servizio:
[3]1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo e' collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;
[4]2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso piu' di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualita' di surrogato ordinario;
[5]3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;
[6]4° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;
[7]5° il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina di punizione;
[9]6° il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con se' la degradazione.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 9 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva