Art. 54

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 17; legge 20 giugno 1851, art. 18 (testo unico, art. 34).

[2]Non e' computato nel servizio:

[3]1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo e' collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

[4]2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso piu' di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualita' di surrogato ordinario;

[5]3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

[6]4° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

[7]5° il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina di punizione;

[8]Legge 27 giugno 1850, art. 39; legge 20 giugno 1851, art. 42; Cod. pen. eserc., art. 17; Cod. pen. mar., art. 16 (testo unico, art. 63).

[9]6° il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con se' la degradazione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 9 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art54 · fonte su Normattiva