Art. 54
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[2]Non e' computato nel servizio:
[3]1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo e' collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;
[4]2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso piu' di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualita' di surrogato ordinario;
[5]3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;
[6]4° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;50
[7]5° il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina di punizione;
[9]6° il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con se' la degradazione.50
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
50La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno -3 luglio 1967, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 08/07/1967, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto di lavoro: [...] 1) art. 54, n. 4 - limitatamente alle parole "ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna" -, e art. 54, n. 6, del T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70".
Testo vigente dal 9 luglio 1967 al 24 maggio 1974 · versione 50 su Normattiva