Art. 67
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[1]Leggi 9 ottobre 1873, n. 1608, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico, art. 33).
[2]Per gli effetti delle pensioni di riposo e di riforma, all'ufficiale medico sono computati, come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare.
[3]Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'eta' di diciasette anni compiuti, ne' potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunziare alla valutazione dei cinque anni a titolo di studi preliminari.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 4 agosto 1907 · versione 0 su Normattiva