Art. 67

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[1]Leggi 9 ottobre 1873, n. 1608, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico, art. 33).

[2]((Sono computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

  • a)sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;
  • b)tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare;
  • c)tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.

[3]Tali periodi di sei o di tre anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni.

[4]I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati, a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopraddetti)).

Testo vigente dal 4 agosto 1907 al 15 luglio 1909 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art67 · fonte su Normattiva