Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1907 al 15 luglio 1909. Leggi il testo vigente →
[1]Leggi 9 ottobre 1873, n. 1608, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico, art. 33).
[2]((Sono computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:
- a)sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;
- b)tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare;
- c)tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.
[3]Tali periodi di sei o di tre anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni.
[4]I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati, a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopraddetti)).
Testo vigente dal 4 agosto 1907 al 15 luglio 1909 · versione 7 su Normattiva