Art. 67

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[1]Leggi 9 ottobre 1873, n. 1608, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico, art. 33).

[2]Sono computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

  • a)sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;

[3]((b) tre o quattro anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare, a seconda della durata legale del corso universitario effettivamente seguito));

  • c)tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.
  • d)cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea, per gli ufficiali nominati sottotenenti del genio in seguito a concorso indetto esclusivamente tra laureati in ingegneria.

[4]((Tali periodi non possono decorrere da eta' inferiore ai diciassette anni)).

[5]I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati, a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopraddetti. 910

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1909, n. 375

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La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per quanto riguarda gli ufficiali della R. marina, l'art. 67 del citato testo unico e' modificato come segue: Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma: a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo; b) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale; c) due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facolta' fisico-matematiche agli ufficiali della R. marina che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto. Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni. I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".

L. 27 giugno 1909, n. 375 come modificato dalla L. 13 luglio 1910, n. 430

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La L. 27 giugno 1909, n. 375 come modificato dalla L. 13 luglio 1910, n. 430, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma: a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo; b) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale; c) due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facolta' fisico-matematiche agli ufficiali della R. marina che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto. d) cinque anni antecedenti al conseguimento della patente di macchinista nella marina mercantile, agli ufficiali macchinisti non provenienti dalle scuole della R. marina, muniti di detta patente, purche' essa sia stata conseguita prima di entrare come macchinisti nella R. marina. Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni. I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti".

Testo vigente dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art67 · fonte su Normattiva