Art. 87
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 13.
[2]Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa, all'ufficiale, la liquidazione sopra uno stipendio superiore.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 18 agosto 1906 · versione 0 su Normattiva