Art. 87
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 13.
[2]Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa, all'ufficiale, la liquidazione sopra uno stipendio superiore.
[3]Pero' agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo, per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verra' fatta con le norme dei precedenti articoli 85 e 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.
[4]Ai tenenti verra' altresi' concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302.
[5]((Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario pero' e' limitato ad otto anni)).
[6]((Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneita' pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di eta' e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre pero' per non piu' di otto anni)).
Testo vigente dal 4 agosto 1907 al 15 luglio 1909 · versione 7 su Normattiva