Art. 87
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 13.
[2]Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa, all'ufficiale, la liquidazione sopra uno stipendio superiore.
[3]Pero' agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo, per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verra' fatta con le norme dei precedenti articoli 85 e 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.
[4]Ai tenenti verra' altresi' concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302.
[5]Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario pero' e' limitato ad otto anni.
[6]Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneita' pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di eta' e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre pero' per non piu' di otto anni. ((Il servizio per richiamo, in occasione della guerra, prestato durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920, dagli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, e' valido a tutti gli effetti della pensione anche per la riversibilita' della pensione a favore delle loro vedove ed orfani come continuazione di quello precedentemente prestato, e da' diritto a nuova liquidazione di assegno all'atto del ricollocamento in congedo)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 giugno 1909, n. 375
9La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per quanto riguarda gli ufficiali della R. marina, all'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, sono aggiunti i seguenti comma: Gli ufficiali della R. marina in attivita' di servizio che vengono collocati in posizione ausiliaria in applicazione dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, dall'art. 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59 e dall'art. 5 della legge 27 marzo 1904, n. 114, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario e' pero' limitato ad otto anni. Anche agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando l'idoneita' pel grado del quale sono investiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di eta' e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre pero' per non piu' di otto anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".
L. 7 aprile 1921, n. 464
25La L. 7 aprile 1921, n. 464 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili a tutti gli ufficiali in essa contemplati che siano stati ricollocati in congedo dopo il 24 maggio 1915, nonche' alle loro famiglie. Agli ufficiali predetti ed alle loro famiglie, sono estese li disposizioni dal R. decreto 18 novembre 1920, numero 1626 con effetto da una data non anteriore al 1° ottobre 1919".
Testo vigente dal 8 maggio 1921 al 15 luglio 1921 · versione 23 su Normattiva