Art. 87
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 13.
[2]Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa, all'ufficiale, la liquidazione sopra uno stipendio superiore.
[3]((Pero' agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo, per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verra' fatta con le norme dei precedenti articoli 85 e 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.
[4]Ai tenenti verra' altresi' concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302)).
Testo vigente dal 18 agosto 1906 al 4 agosto 1907 · versione 5 su Normattiva