Art. 106

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 105; e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, e' permesso d'inserire negli atti notarili, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie, non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

[3]In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.

[4]La stessa disposizione sara' applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private, o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto della enunciazione a norma delle disposizioni dell'art. 47 della presente legge.

[5]Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 60, a carico del notaro se si tratta d' inserzione fatta in un atto notarile, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.

[6]Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'ufficio del registro, ove, richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art106 · fonte su Normattiva