Art. 106

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 105; e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, e' permesso d'inserire negli atti notarili, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie, non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

[3]In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.

[4]La stessa disposizione sara' applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private, o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto della enunciazione a norma delle disposizioni dell'art. 47 della presente legge.

[5]Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 60, a carico del notaro se si tratta d' inserzione fatta in un atto notarile, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.

[6]Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'ufficio del registro, ove, richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse. 123567

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

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Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

2

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

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Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

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Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

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Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389

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Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1° del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Testo vigente dal 19 luglio 1907 al 21 giugno 1910 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art106 · fonte su Normattiva