Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901. Leggi il testo vigente →
[2]Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, e' permesso d'inserire negli atti notarili, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie, non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.
[3]In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.
[4]La stessa disposizione sara' applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private, o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto della enunciazione a norma delle disposizioni dell'art. 47 della presente legge.
[5]Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 60, a carico del notaro se si tratta d' inserzione fatta in un atto notarile, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
2Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".
Testo vigente dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901 · versione 2 su Normattiva