Art. 106
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[2]Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed ufficiali in esso indicati, e' permesso d'inserire negli atti notarili, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, e documenti di ogni specie, non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.
[3]In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.
[4]La stessa disposizione sara' applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private, o da atti esteri, o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto della enunciazione a norma delle disposizioni dell'art. 47 della presente legge.
[5]Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'ufficio del registro gli atti e documenti inseriti, sotto pena della multa di lire 60, a carico del notaro se si tratta d' inserzione fatta in un atto notarile, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.
[6]Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligati sotto la stessa pena di somministrare all'ufficio del registro, ove, richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Testo vigente dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900 · versione 1 su Normattiva