Art. 12

[1](Art. 11, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]L'assemblea del Consorzio e' costituita dai delegati delle Provincie e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali.

[3]Essa puo' ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Societa' civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui, che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuenza e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso.

[4]Alle assemblee del Consorzio puo' sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

[5]Le deliberazioni dell'assemblea e della Deputazione consorziala sono, regolate e rese esecutive nei modi e con le formalita' prescritte per l'Amministrazione delle Provincie.

[6]Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui Consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia, nella quale il Consorzio o l'ente o privato assuntore ha la sua sede.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art12 · fonte su Normattiva