Art. 65 — Art. 13 della legge 18 giugno 1931, n. 875
Il Consiglio generale e gli altri organi collegiali di cui all'art. 6 possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno. Con lo stesso decreto o con decreto successivo, le funzioni dei detti organi sono attribuite ad una Commissione composta del Prefetto, che la presiede, e di due membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei prestatori d'opera. Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, e' stabilito nello stesso decreto di scioglimento. I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti