Art. 26
[1](Art. 23, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi, soltanto dopo che sieno stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilita' dei fondi stanziati.
[3]L'approvazione e' data mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva