Art. 3
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[1](Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]E' data facolta' al governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potra' essere fatta se non per legge.
[3]La iscrizione e' fatta mediante decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici:
- a)di concerto coi ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe;
- b)di concerto coi ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe e col solo ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati.
[4]I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire, ed a qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprieta'.
[5]Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col ministro delle finanze.
Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 maggio 1915 · versione 0 su Normattiva