Art. 3
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[1](Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]E' data facolta' al governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potra' essere fatta se non per legge. 1
[3]La iscrizione e' fatta mediante decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici:
- a)di concerto coi ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe;
- b)di concerto coi ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe e col solo ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati.
[4]I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire, ed a qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprieta'.
[5]Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col ministro delle finanze.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 aprile 1915, n. 508
1La L. 8 aprile 1915, n. 508 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' data facolta' al Governo del Re per un periodo di altri due anni, in aggiunta al quinquennio stabilito dall'art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, di provvedere, alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire con le modalita' e forme dall'articolo stesso stabilite".
Testo vigente dal 14 maggio 1915 al 8 febbraio 1917 · versione 1 su Normattiva