Art. 36
[1](Art. 29, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Le determinazioni dell'annualita' o della sovvenzione annua di cui agli articoli 10, 24 e 27, e' fatta a norma del comma 3°, dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444.
[3]Le disposizioni dell'art. 7, ultimo comma, della legge 12 luglio 1908, n. 444, sono applicabili alle obbligazioni emesse dalle Societa' per azioni, concessionarie di opere e mezzi di navigazione.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva