Art. 36

[1](Art. 29, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Le determinazioni dell'annualita' o della sovvenzione annua di cui agli articoli 10, 24 e 27, e' fatta a norma del comma 3°, dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

[3]Le disposizioni dell'art. 7, ultimo comma, della legge 12 luglio 1908, n. 444, sono applicabili alle obbligazioni emesse dalle Societa' per azioni, concessionarie di opere e mezzi di navigazione.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art36 · fonte su Normattiva