Art. 37
[1](Art. 36, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Con decreto dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici puo' essere autorizzata:
- a)l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di 1 lira, stabilito dall'art. 5 della legge 22 giugno 1873, n. 1475, ai contratti di anticipazione, agli atti di concessione ed agli atti costitutivi della Societa', di cui agli articoli 10, 23 e 24 della presente legge;
- b)l'applicazione delle disposizioni dell'art. 292 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, agli atti d'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e stabili necessari per la costruzione ed ampliamento dell'opera di navigazione.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva