Art. 41

[1](Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, n. 9, e art. 167, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 121 della legge 20 marzo 1865, allegato F, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alla proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti dei terzi.

[3]L'accertamento di tali condizioni, per i corsi d'acqua navigabili, e' nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 ottobre 1962, n. 1484

5

La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: [...] b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".

Testo vigente dal 14 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art41 · fonte su Normattiva