Art. 33

[1](Art. 31, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]L'approvazione, da parte della competente autorita', dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'.

[3]I progetti esecutivi di opere di cui agli articoli 9 e 14 compilati dai consorzi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguiscono dal Ministero stesso.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art33 · fonte su Normattiva