Art. 33
[1](Art. 31, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]L'approvazione, da parte della competente autorita', dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'.
[3]I progetti esecutivi di opere di cui agli articoli 9 e 14 compilati dai consorzi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguiscono dal Ministero stesso.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva