Art. 41

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, n. 9, e art. 167, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 121 della legge 20 marzo 1865, allegato F, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alla proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti dei terzi.

[3]L'accertamento di tali condizioni, per i corsi d'acqua navigabili, e' nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art41 · fonte su Normattiva