Art. 42
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[1](Art. 146, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]L'esercizio dei porti, o ponti natanti o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema del loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovra' recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonche' alle prescrizioni ed ordini che nella specialita' dei casi potessero emanare dal prefetto.
Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva