Art. 48
[1](Art. 143, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizi, o per derivazioni di acque, non potra' ottenere la permissione dal Governo salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la liberta' e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautela, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Percio' nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovra' lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalita' nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, quale potra' anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma o di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 ottobre 1962, n. 1484
5La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: [...] b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Testo vigente dal 14 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva