Art. 48

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[1](Art. 143, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizi, o per derivazioni di acque, non potra' ottenere la permissione dal Governo salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la liberta' e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautela, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Percio' nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovra' lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalita' nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, quale potra' anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma o di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art48 · fonte su Normattiva