Art. 49
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[1](Art. 145, legge 20 marzo 1865, allegato F.).
[2]Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorita' amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, da' le disposizioni necessarie per garantire ed all'uopo ristabilire la compromessa liberta' e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.
Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva