Art. 55
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[1](Art. 375, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]I regolamenti emanati per la esecuzione della presente legge, approvati per decreto Reale previo il parere del Consiglio di Stato, potranno perimente contenere la comminazione dell'arresto non eccedente i giorni cinque e di ammende fino a L. 300.
Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva