Art. 465 c.p.Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

[1]Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

[2]Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)).

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art465 · fonte su Normattiva