Art. 465 c.p. — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
[1]Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).
[2]Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica ((la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)).
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva