Art. 6

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[1](Art. 5, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Nelle vie navigabili iscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato.

[3]Le opere nuove si eseguiscono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico dello Stato e per gli altri due quinti a carico delle Provincie e Comuni interessati, in proporzione del rispettivo interesse valutato secondo norme che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

[4]Quando, anziche' con opere di ristabilimento, convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma resta ad esclusivo carico dello Stato.

Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 29 novembre 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art6 · fonte su Normattiva