Art. 64

[1](Art. 152, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potra' farsi senza licenza speciale.

[3]Questa licenza viene accordata, dall'autorita' provinciale, sentite le amministrazioni dei Comuni sul territorio del quali dovra' farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile e della ispezione forestale.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art64 · fonte su Normattiva