Art. 28
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[1](Art. 28, legge 14 luglio 1907, n. 562.
[2]Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 24 agosto 1911 · versione 0 su Normattiva