Art. 28
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[1](Art. 28, legge 14 luglio 1907, n. 562.
[2]Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915. 67
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1674, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito per le operazioni riguardanti beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi recanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e' prorogato al 31 dicembre 1916".
Il D.L. Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 135, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi recanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite sino al 31 dicembre 1919".
Testo vigente dal 20 febbraio 1917 al 3 giugno 1920 · versione 7 su Normattiva