Art. 28
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[1](Art. 28, legge 14 luglio 1907, n. 562.
[2]((Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915)).
Testo vigente dal 24 agosto 1911 al 18 dicembre 1915 · versione 3 su Normattiva