Art. 28

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1915 al 20 febbraio 1917. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 28, legge 14 luglio 1907, n. 562.

[2]Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il D.L. Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1674, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito per le operazioni riguardanti beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi recanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e' prorogato al 31 dicembre 1916".

Testo vigente dal 18 dicembre 1915 al 20 febbraio 1917 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art28 · fonte su Normattiva