Art. 10
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[1]Industria agevolata. (Art. 10 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto e' ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di L. 90 per ogni ettolitro di alcool anidro.
[3]Tale sgravio avra' luogo mediante detrazione dal debito dei distillatori o dalla soprattassa di confine, secondoche' si tratti di spirito prodotto nello Stato od importato dall'estero.
[4]I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprieta' privata.
[5]Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la soprattassa di fabbricazione non abbuonata.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 3 dicembre 1910 · versione 0 su Normattiva